Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per prestazione di lavoro sportivo
(artt. 25 D.Lgs 36/2021, Dlgs 39/2021 e ss)
TRA
La società A.S.D. Centro Schuster, con sede a Milano (Mi), in Via Padre Morell , n. 2, CAP 20134, codice fiscale 80117230153, P.IVA 04163120969, nella persona del suo legale rappresentante sig. Riccardo Bianchi, codice fiscale BNCRCR62S08F205Y, iscritta al Registro delle Attività Sportive, di seguito per brevità denominata “Associazione”
E
Il/La Signor/a nat… il a e residente a ( ), in Via n. , CAP codice fiscale ,
in possesso del titolo di studi (Licenza elementare, licenza media, scuola superiore, laurea ecc)
seleziona . Licenza elementare Licenza media Scuola superiore Laure ecc.
in seguito denominato/a “Collaboratore”, insieme in seguito denominati le “Parti”
premesso che
Il collaboratore ha dichiarato di possedere una specifica competenza in ordine all’attività di istruttore di
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di cui intende avvalersi per l’esecuzione di lezioni individuali e/o collettive, rientranti tra le discipline sportive riconosciute ai sensi e per gli effetti della delibera 1568 del 14.02.2017 del CONI e del vigente regolamento del registro nazionale per le attività sportive dilettantistiche;
il Collaboratore si è dichiarato disposto a collaborare con la Società Sportiva e dichiara di svolgere l’attività di cui al presente contratto esclusivamente in qualità di sportivo dilettante;
l’attività, riferibile al presente contratto, ha ad oggetto e costituisce esercizio, da parte del Collaboratore, di un’attività di lavoro autonomo per la quale non è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali esistenti;
il Collaboratore è interessato a prestare la propria attività professionale a tempo parziale, e variabile, in funzione della propria contingente disponibilità e autodeterminazione, in forma autonoma e senza alcun vincolo di orario o presenza prestabilita;
conseguentemente, è espresso e specifico intendimento delle Parti perfezionare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’articolo 409, n. 3, c.p.c., di natura non subordinata, con sottrazione e affrancamento del Collaboratore dagli ordinari obblighi (quali il rispetto di un orario di lavoro, l’autorizzazione per periodi di assenza, la documentazione delle malattie, la subordinazione gerarchica, l’assoggettamento a potere disciplinare, etc.) previsti per i rapporti di lavoro subordinato, acconsentendo al Collaboratore di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso si assume con la sottoscrizione del presente accordo;
il presente contratto non ricade nel lavoro subordinato, non rendendosi applicabile l’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 81/2015;
le Parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto disposto dagli articoli 25 e 28, comma 2, D.Lgs. 36/2021 per come novellato dal D.Lgs. 163/2022;
il presente accordo si intenderà risolto di diritto nel caso in cui il Collaboratore sia soggetto a provvedimenti disciplinari da qualsiasi autorità siano emanati che gli impediscono di svolgere la prestazione oggetto del presente contratto per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, così come se non superasse la visita medica di idoneità alla mansione lavorativa, ove dovuta, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2021 ed al D. Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro;
l’attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico per espressa volontà delle Parti ed escludono che il presente rapporto possa in alcun modo essere riconducibile tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo;
il Collaboratore dichiara di aver preso visione e di accettare i regolamenti dell’Organismo sportivo cui la Società Sportiva è affiliata, ivi comprese le norme e i regolamenti internazionali ed i regolamenti del CONI anche attinenti alla disciplina sportiva praticata;
il Collaboratore dichiara, con riferimento all’incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti;
il Collaboratore dichiara di non aver subito condanne penali comunque rientranti tra quelle previste per i reati di cui agli articoli 600-bis , 600-ter , 600-quater , 600-quinquies e 609-undecies , cod. pen., ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori, di impegnarsi a comunicare ogni modifica del proprio stato penale e di non avere carichi pendenti;
il Collaboratore autorizza la Società Sportiva a richiedere, sussistendone i presupposti, il certificato penale dei lavoratori per attività in contatto con i minori di cui al D.Lgs. 39/2014.
Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1 – Premessa
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e formano con essa pattuizione espressa.
Articolo 2 – Oggetto del contratto
per le attività di cui in premessa con autonomia tecnica nell’ambito dei programmi che verranno concordati con la Società Sportiva e con il solo obbligo di relazione circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti.
Il rapporto così costituito tra la Società Sportiva e il Collaboratore, essendo privo di vincolo gerarchico ed essendone state concordate le modalità di svolgimento si intende reso nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015.
Nel caso in cui, per eventi non imputabili alle parti, per decisioni delle autorità statali o sportive, l’attività sportiva dovesse iniziare successivamente alla data indicata di inizio della prestazione o essere dichiarata conclusa prima della data di conclusione indicata, o venisse sospesa sussistendo l’impossibilità di svolgere alcun tipo di attività, il compenso previsto dal presente contratto sarà proporzionatamente ridotto in relazione al periodo di attività non svolto.
Ai sensi della vigente disciplina prevista dall’ordinamento sportivo e dalle norme sulla sicurezza sul lavoro l’efficacia del presente contratto è condizionata al rilascio di attestazione di idoneità alla attività da parte del medico del lavoro – laddove prevista dalla normativa – e, ove il contratto abbia carattere pluriennale, lo stesso avrà vigore solo se, annualmente, sarà confermata – se prevista dalla normativa – l’idoneità sanitaria allo svolgimento dell’attività da svolgere.
Pur non essendo sottoposto ad alcuna subordinazione gerarchica, il Collaboratore farà riferimento, per l’esercizio dei suoi compiti, al legale rappresentante della Società Sportiva o soggetto da questo indicato con il quale dovrà concordare le modalità di svolgimento della propria prestazione.
Articolo 3 – Dichiarazioni del Collaboratore
Il Collaboratore dichiara:
In merito alla propria posizione lavorativa nei confronti della Pubblica Amministrazione:
In merito a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2014 relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile:
A taI fine iI coIIaboratore dichiara di
Articolo 4 – Impegni del Collaboratore
Il Collaboratore si impegna alla dovuta riservatezza circa i metodi seguiti nello svolgimento dell’incarico affidatogli e a non fare uso, in alcun modo durante il periodo in cui svolgerà la propria attività ai sensi del presente incarico, delle tecniche utilizzate nei confronti degli iscritti della Società Sportiva, in favore di altri soggetti non autorizzati dalla contraente nonché si impegna a non divulgare eventuali notizie sulle attività svolte, di cui sia in possesso nonché a rispettare scrupolosamente le norme sportive antidoping e dal codice di comportamento sportivo del CONI. Inoltre, si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sancite dallo statuto e dai regolamenti dell’Organismo di affiliazione cui la Società Sportiva aderisce, delle delibere e delle risoluzioni emanate di volta in volta dallo stesso Organismo o dal CONI.
Il Collaboratore si impegna, inoltre a,
rispettare le norme contenute nel Codice di Condotta del CONI e nei Regolamenti emanati dalla Federazione di riferimento o dall’Ente di Promozione Sportiva;
rispettare le norme contenute nell’Impegno Formativo allegato al presente contratto;
svolgere l’incarico affidatogli nel rispetto degli impegni, dei programmi e degli obiettivi concordati con la Società;
assumere un comportamento educato e collaborativo nei confronti di tutti i tesserati e collaboratori a qualunque titolo della Società, degli arbitri e del pubblico;
non divulgare con nessun mezzo (dichiarazioni, interviste giornalistiche e radiotelevisive, pubblicazioni, etc.) eventuali informazioni di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico
non effettuare registrazioni, riprese audio e video, fotografie e comunque non documentare in qualsiasi altro modo e con qualsiasi altro mezzo, le attività oggetto del presente incarico, fatte salve le riprese audio video delle lezioni su incarico della committente;
utilizzare i dati, le informazioni e i documenti acquisiti nel corso della sua collaborazione con l’Associazione esclusivamente in relazione all’espletamento dell’incarico e nell’interesse di questa, per la durata rapporto con divieto di sottrazione degli stessi o di qualsiasi ulteriore uso difforme, con qualsiasi mezzo, durante il rapporto o dopo la cessazione dello stesso
Il tesserato è libero di esercitare eventuali ulteriori attività di lavoratore, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l’impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale
Il Collaboratore dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti e obbligazioni inerenti e conseguenti a esso, in via esclusiva all’indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.
Articolo 5 – Prestazioni a carico del Collaboratore
Il Collaboratore dovrà dirigere personalmente le attività prestabilite e concordate con i responsabili della Società Sportiva. In caso di sua impossibilità documentata potrà farsi sostituire temporaneamente da persona di sua fiducia. Il Collaboratore sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati con la società.
Il Collaboratore rimarrà libero di svolgere qualsiasi altra attività, lavorativa e non, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.
All’esclusivo fine di garantire il rispetto degli impegni assunti nei confronti della Società Sportiva e, conseguentemente, il regolare svolgimento delle attività cui è preposto, sarà cura del Collaboratore provvedere direttamente a reperire persona idonea che possa sostituirlo in caso di temporanea impossibilità personale a svolgere la prestazione richiesta. Nessun rapporto contrattuale, in conformità al disposto dell’articolo 2232, cod. civ., si instaurerà tra la Società Sportiva e il suo sostituto e anche i rapporti di natura economica dovranno essere regolati dal Collaboratore nei confronti del suo sostituto, fermo restando da parte della Società Sportiva l’impegno a corrispondere il compenso pattuito per tutte le ore di attività svolte. Il Collaboratore, pertanto, sarà in ogni caso l’unico diretto responsabile e referente per le attività affidate anche se di fatto esercitate da un suo incaricato e con la firma apposta per accettazione in calce alla presente esonera la Società Sportiva da qualsiasi responsabilità in merito alle attività dei suoi eventuali sostituti.
Articolo 6 – Compenso del Collaboratore
per ogni mese di collaborazione. Detta somma è da intendersi al netto delle ritenute a carico del lavoratore previste ai fini previdenziali al supero della soglia di 5.000,00 euro di compensi annui e fiscali al supero della soglia di 15.000,00 euro laddove applicabili sulla base della normativa vigente.
2. Il collaboratore si impegna a comunicare all’Associazione Sportiva il superamento delle soglie indicate con adeguato preavviso.
3. La Società Sportiva eroga il compenso con cadenza predefinite e comunicate anticipatamente.
4 Al Collaboratore spettano le detrazioni d’imposta previste per legge ai lavoratori assimilati ai dipendenti.
5 Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.P.R. 633/1972 e ss. mod., e pertanto il corrispettivo concordato non è soggetto a Iva.
6 Con i suddetti corrispettivi si intende soddisfatta ogni e qualsiasi pretesa in relazione all’incarico di cui trattasi, che non darà diritto, alla scadenza dello stesso, alla corresponsione di alcun compenso aggiuntivo/integrativo.
7 Al Collaboratore potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese vive sopportate in esecuzione dell’incarico e preventivamente autorizzate. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei regolari documenti giustificativi e nei limiti previsti dagli usi aziendali che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.
8 Stante la specifica caratteristica del presente contratto, la Società Sportiva non si assume alcun obbligo di indennità di preavviso o di anzianità, né assume alcun obbligo riguardante malattie, né per stipulare polizze assicurative per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle già indicate nel presente contratto in favore del Collaboratore. Pertanto, faranno capo a quest’ultimo tutti gli oneri in merito nonché le responsabilità riguardanti eventuali incidenti o infortuni che dovessero interessare lo stesso durante il periodo effettivo di collaborazione e che non siano coperti dalle polizze stipulate dalla società in vigore.
Articolo 7 – Durata dell’incarico
Il presente contratto decorre dal 08 giugno 2026 e terminerà il 11 settembre 2026, data in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l’eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell’accordo. Al termine dell’incarico il Collaboratore dovrà riconsegnare alla Società Sportiva ogni eventuale attrezzatura ricevuta per lo svolgimento della prestazione.
Articolo 8 – Risoluzione anticipata
Le Parti convengono che l’apposizione del termine di cui all’articolo che precede non costituisce espressa rinuncia a risolvere anticipatamente il rapporto senza obbligo di motivazione alcuna, facoltà che anzi viene espressamente riconosciuta ai sensi dell’articolo 2237, cod. civ., a entrambe le parti che potranno esercitarla previa comunicazione scritta controfirmata per ricevuta dal destinatario. In caso di mancata sottoscrizione del destinatario la risoluzione dovrà essere comprovata da lettera raccomandata con avviso di ricevimento o da trasmissione mail PEC to PEC. La comunicazione dovrà essere consegnata con preavviso di 30 (trenta) giorni nel caso di risoluzione per volontà della Società Sportiva e di 60 (sessanta) giorni se la risoluzione anticipata fosse per volere del Collaboratore. In tal caso al Collaboratore saranno dovuti solo i compensi maturati fino alla data della avvenuta risoluzione essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o risarcimento.
Articolo 9 – Definizione del rapporto
Le Parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, conseguentemente il Collaboratore dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/o ragione dalla Società Sportiva per attività diverse da quelle previste dal presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le Parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia ivi compreso il regolamento interno della Società Sportiva, ove presente, che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare.
Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita.
Le Parti attestano e conferma che il rapporto di lavoro sportivo oggetto del presente contratto è inquadrato come collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’articolo 409, n. 3, c.p.c., di natura non subordinata.
Articolo 10 – Autorizzazione al trattamento dati e sicurezza sul lavoro
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell’articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa.
Riguardo al D.Lgs. 81/2008 e le successive modificazioni e integrazioni, le Parti si danno reciprocamente atto che l’affidamento delle attività dedotte nel presente contratto avviene nel rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro per quanto compatibile con la Società Sportiva.
Le Parti si impegnano a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i collaboratori ed inoltre si informano reciprocamente al fine di eliminare i rischi legati all’attività oggetto del presente contratto.
Articolo 11 – Foro competente
Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute alla competenza del foro di Milano e, per quanto compatibile, al collegio arbitrale costituito secondo i vigenti regolamenti dell’Organismo di affiliazione cui la Società Sportiva aderisce.
Articolo 12 – Clausole finali
Le comunicazioni tra le Parti saranno effettuate nel domicilio contrattuale e hanno efficacia dall’effettivo ricevimento. Qualsivoglia modifica sarà inefficace per l’altra parte se non previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R. e/o messaggio di posta certificata.
Il presente contratto, che è stato oggetto di analitica e specifica trattativa e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle parti, annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo tra le stesse e rende inefficaci tutte le precedenti bozze, anche ai meri fini interpretativi della volontà delle Parti.
La tolleranza prestata in via di fatto all’inosservanza di una qualsiasi delle norme previste nel contratto non comporta deroga o rinunzia al dettato della norma scritta, cui la parte non adempiente potrà in qualunque momento avvalersi. Le Parti dichiarano espressamente di aver predisposto, contrattato e sottoscritto il presente contratto, stabilendone i relativi termini e condizioni di adempimento, in buona fede e secondo il principio di equità.
Impregiudicati gli effetti legali delle prescrizioni e delle decadenze, il mancato esercizio di uno qualsiasi dei diritti e/o delle azioni derivanti dal contratto non costituisce automatica rinuncia ai medesimi, né decadenza o impedimento all’esercizio degli stessi in un qualsiasi successivo momento.
Il contratto sarà registrato solo in caso d’uso; spese e bolli saranno a carico esclusivo della parte che, con il suo comportamento, ha dato causa alla registrazione.
Laddove una qualsiasi parte del contratto dovesse essere, per qualsiasi motivo posto dall’ordinamento nazionale, nulla e/o annullabile, detta parte sarà considerata inefficace ex lege senza che per questo l’invalidità si trasmetta al resto del contratto e senza che una delle parti possa invocare tale fatto come condizione che, se conosciuta, avrebbe portato la stessa a non concludere il contratto. Le Parti si impegnano a ripattuire una clausola che sia in grado di sostituire quella venuta meno, nel rispetto della legge e in maniera da riflettere il loro spirito al momento della sottoscrizione del contratto.
Letto approvato e sottoscritto
Milano, 19/07/2026
L’A.S.D. CENTRO SCHUSTER
IL COLLABORATORE
“Sottoscritto elettronicamente previa validazione tramite codice OTP e conferma dell’indirizzo email.”
Le Parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342, cod. civ., dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 2 (oggetto del contratto), 3 (dichiarazione del collaboratore), 4 (impegni del collaboratore), 6 (compenso del Collaboratore), 7 (risoluzione anticipata), 10 (autorizzazione al trattamento dati).
L’A.S.D. CENTRO SCHUSTER
IL COLLABORATORE
“Sottoscritto elettronicamente previa validazione tramite codice OTP e conferma dell’indirizzo email.”
DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL GENITORE / ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Il/La sottoscritto/a ,
in qualità di genitore / esercente la responsabilità genitoriale del minore ( ) ( ), dichiara di aver preso visione del presente contratto di lavoro sottoscritto dal/la proprio/a figlio/a e di esprimere il proprio assenso alla stipula e allo svolgimento dell’attività lavorativa oggetto del medesimo.
Milano, 19/07/2026
Firma
“Sottoscritto elettronicamente previa validazione tramite codice OTP e conferma dell’indirizzo email.”
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